Condizioni generali di locazione

Art. 1 EFFICACIA DEL CONTRATTO.

L’efficacia del contratto è subordinata alla specifica approvazione della PILOSIO SRL. L’approvazione può essere espressa o tacita, desunta da comportamenti concludenti quali la con¬segna dei beni oggetto del contratto ovvero l’invio delle fatture relative ai canoni di locazione pattuiti.
Il locatario, con la sottoscrizione del presente contratto, ne accetta espressamente tutte le condizioni; tale accettazione non potrà essere oggetto di revoca.

Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO.

I beni mobili oggetto di locazione sono conformi alla legislazione vigente in Italia ed in Europa, anche con riferimento alla normativa CEE. I beni locati vengono consegnati, ancorché usati, in perfetto stato di manutenzione ed idonei all’utilizzo loro proprio. Per i ponteggi sarà consegnato il relativo libretto con l’autorizzazione ministeriale contenente le istruzioni per il calcolo, l’impiego, il montaggio e lo smontaggio degli stessi. Tali indicazioni sono vincolanti per l’utilizzo, con schemi standard, di ponteggi di altezza inferiore o uguale a 20 (venti) metri. Per schemi non standard o per l’allestimento di ponteggi di altezza superiore a 20 (venti) metri il locatario dovrà preventivamente munirsi di progetto e calcoli redatti e firmati da un professionista abilitato. Le attrezzature sono locate nella quantità e qualità indicata nel contratto: ulteriori indicazioni (es. peso) hanno valore ai soli fini del trasporto. I beni locati sono contrassegnati con marchio della PILOSIO SRL o con altro simbolo identificativo e devono essere accuratamente conservati presso il luogo indicato nel contratto.

Art. 3 DURATA E RINNOVO TACITO.

Le parti pattuiscono espressamente la durata minima del contratto, che non potrà essere inferio¬re a trenta (30) giorni. Il contratto sarà tacitamente rinnovato per ulteriori 30 (trenta) giorni, e così via di seguito di trenta giorni in trenta giorni, alle stesse condizioni qualora non sia pervenuta disdetta alla PILOSIO SRL entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza. La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata a/r con ricevuta di ritorno.

Art. 4 CONSEGNA DEI BENI.

I termini per la consegna dei beni oggetto del contratto decorrono dalla data di approvazione della PILOSIO SRL e sono meramente indicativi. Il ritardo nella consegna non costituisce inadempimento della PILOSIO SRL; il locatario pertanto non avrà diritto di risolvere il contratto, di pretendere alcun risarcimento del danno, né di sospendere il pagamento del canone concordato. La consegna si intende avvenuta all’atto dell’uscita dei beni dal magazzino della PILOSIO SRL o di altro soggetto da questa indicato. Gli effetti della consegna decorreranno altresì dalla comunicazione che i beni sono a disposizione del locatario; tale comunicazione si intende data con l’invio della relativa fattura.
All’atto della consegna il locatario, con la firma della dichiarazione di ricevuta, constata lo stato dei materiali ed attesa che il materiale consegnato è conforme all’ordine per quantità e qualità e si trova in perfetto stato di manutenzione e funzionamento. Il locatario autorizza sin d’ora la firma del verbale di consegna e delle bolle di viaggio da parte dell’incaricato del trasporto, anche se vettore, ovvero della persona presente in cantiere all’atto della consegna. Il montaggio e lo smontaggio dei beni locati è a completo carico del locatario.

Art. 5 RISCHIO E SPESE DEL TRASPORTO.

I beni locati viaggiano, dal momento della consegna per il trasporto a quello della restituzione, a completo rischio del locatario. Le spese di trasporto relative alla consegna dei beni ed alla restituzione sono a carico del loca¬tario.

Art. 6 UTILIZZO E RESTITUZIONE DEI BENI; PENALE.

Il locatario dovrà conservare, custodire ed utilizzare i beni locati con la massima cura e la diligenza del buon padre di famiglia. Sono a suo esclusivo carico le spese per l’installazione, l’asporto, la conservazione, la custodia e la manutenzione di qualsiasi genere dei beni locati.
Il materiale deve essere restituito alla PILOSIO SRL nello stato e grado di efficienza, imballaggio e pulizia esistenti al momento della consegna, a spese del locatario e con preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni.
La restituzione oltre i termini indicati o in violazione alle prescrizioni enunciate nel presente con¬tratto comporta la responsabilità del locatario e il conseguente obbligo per quest’ultimo di cor¬rispondere alla PILOSIO SRL una penale stabilita nella misura del 10% del canone di locazione per ogni giorno di ritardo.
La PILOSIO SRL si riserva comunque la facoltà di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 7 PAGAMENTO.

I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo di bonifico bancario su conto corrente indicato dalla PILOSIO SRL; una diversa modalità potrà essere accetta dalla PILOSIO SRL solo se previa¬mente concordata per iscritto al momento della conclusione del contratto. Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione, salva la facoltà per la PILOSIO SRL di concedere la rateizzazione del pagamento in canoni mensili.
Il locatario non ha diritto di sospendere il pagamento dei canoni adducendo cause inerenti alla qualità e/o funzionalità dei beni locati.
In caso di ritardo nel pagamento la PILOSIO SRL applicherà gli interessi moratori nella misura di 7 punti percentuale oltre il tasso di riferimento della BCE, ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

Art. 8 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ E DIRITTO DI CONTROLLO.

La PILOSIO SRL consegna i beni, ancorché usati, in perfetto stato di manutenzione e di utilizzo; alcuna responsabilità potrà essere a questa addebitata, per vizi dei beni locati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1579 c.c..La PILOSIO SRL si riserva il diritto di controllare in qualunque momento e senza preavviso, lo stato e l’utilizzo dei beni; a tal fine, il locatario autorizza sin d’ora la PILOSIO SRL ad accedere ai luoghi ove il materiale si trova. E’ fatto espresso divieto al locatario di modificare il cantiere ovvero il luogo di utilizzo dei beni locati, come indicato in contratto, salvo espresso consenso scritto da parte della PILOSIO SRL.

Art. 9 DIVIETO DI SUB-LOCAZIONE.

É fatto espresso divieto al locatario di sub-locare, dare in custodia o comunque consentire l’utilizzo a terzi dei beni locati, salvo espressa autorizzazione scritta della PILOSIO SRL. Il locatario è tenuto a dare immediata comunicazione alla PILOSIO SRL di ogni azione esecutiva e/o cautelare che coinvolga, a qualsiasi titolo, i beni locati.

Art. 10 DANNI AI BENI LOCATI.

Il locatario è responsabile nei confronti della PILOSIO SRL di tutti i danni e della eventuale perdi¬ta occorsa ai beni locati, anche per le ipotesi di caso fortuito o fatto del terzo.
Al fine della determinazione del risarcimento del danno, le parti concordano espressamente che il valore dei beni locati è quello indicato nel presente contratto e nella relativa con-ferma d’ordine firmata per accettazione. Tutti i rischi di trasporto sono a completo carico del locatario. PILOSIO SRL si riserva espressamente il termine di 15 giorni dalla data di restituzione del materiale presso la propria sede per verificarne, lo stato, la quantità e la qualità, riservandosi espressa¬mente all’esito di tale verifica di sollevare contestazioni di difformità, mancanza di materiale e/o danneggiamenti.

Art. 11 DANNI A PERSONE E COSE.

Il locatario, dal momento della consegna dei beni, si obbliga a sollevare e a tenere indenne la PILOSIO SRL da qualsiasi richiesta di risarcimento danni alle persone e alle cose vantata da soggetti terzi ovvero dipendenti del locatario, comunque riconducibili ai beni locati.

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Le parti prevedono espressamente che, il mancato pagamento anche di un solo canone di locazione e comunque il mancato rispetto di una delle condizioni elencate nel presente contratto, darà diritto alla PILOSIO SRL:
a) di risolvere il contratto con efficacia immediata, valendo la presente quale clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.; la PILOSIO SRL inoltre si riserva il diritto di risolvere ogni altro diverso contratto in essere con il medesimo locatario inadempiente;
b) di pretendere il pagamento immediato ed integrale dei canoni pattuiti, decadendo il locatario dal beneficio della rateizzazione eventualmente accordata;
c) di pretendere l’immediata restituzione dei beni locati con spese a carico del locatario. Per l’ipotesi di inerzia del locatario, la PILOSIO SRL è espressamente autorizzata ad accedere ai luoghi ove i beni locati si trovano per provvedere direttamente o tramite soggetti da questa autorizzati al loro recupero, addebitando le relative spese al locatario.

Art. 13 DIRITTO DI RECESSO.

La PILOSIO SRL si riserva il diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque momento, a sua insindacabile decisione. Il recesso dovrà essere esercitato con l’invio di una comunicazione scritta all’indirizzo del locata¬rio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Il locatario non potrà avanzare nessuna pretesa risarcitoria o indennitaria, alle quali sin d’ora espressamente rinuncia, conseguenti all’esercizio del diritto di recesso.

Art.14 IMPOSTE E TASSE.

L’imposta sul valore aggiunto e tutte le altre imposte o tasse, anche se intervenute durante l’esecuzione del contratto, sono a carico del locatario. Sono altresì a carico del locatario:
a- le imposte di bollo, ivi comprese quelle per l’emissione delle ricevute;
b- le spese di registrazione e trascrizione del contratto;
c- ogni altro onere connesso a richieste particolari del locatario o a sue inadempienze.

Art. 15 PRIVACY

Il locatario e PILOSIO SRL si impegnano a trattare i dati personali reciprocamente conferiti in relazione alla sottoscrizione ed alla esecuzione del contratto di locazione nel pieno rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati (Regolamento UE n. 2016/679, “GDPR”, e norme attuative). Il locatario e PILOSIO SRL dichiarano altresì che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero. Il locatario sarà ritenuto responsabile nel caso di omissioni e/o errori nella comunicazione di dati personali. L’informativa sul trattamento dei dati personali dei clienti di PILOSIO SRL è visionabile sul sito http://pilosio.com/it/ .

Art. 16 FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi controversia in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del pre¬sente contratto, si conviene che foro competente sarà esclusivamente quello di Udine.

Data _______________________ Rif. N° __________________________________

Il locatario (Timbro e firma)

Ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341 c.c., il locatario, sottoscrivendo le condizioni del presente contratto, dichiara di aver letto, di aver preso esatta ed inequivocabile conoscenza, di accettare senza riserva alcuna il contenuto delle condizioni medesime.
In particolare, il contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Vendita: art.1 (efficacia del contratto); art. 3 (consegna dei beni); art.4 (conformità dei beni all’ordine); art.5 (custodia e trasporto dei beni venduti); art. 6 (pagamento); art.7 (risoluzione del contratto, clausola risolutiva espressa); art. 8 (riserva della proprietà); art. 9 (danni a persone e cose); art.10 (garanzia); art.11 (norme antinfortunistiche); art. 12 (imposte e tasse); art.13 (foro competente);art. 15 (privacy); art. 16 (foro competente)

Il locatario (Timbro e firma)